Roma (NEV/CS14), 30 maggio 2023 – Tempo di scelte per chi decide di non frequentare l’ora di religione cattolica a scuola. Lo ricorda la Federazione delle chiese evangeliche in Italia (FCEI). Dal 31 maggio al 30 giugno occorre infatti esprimere la preferenza per una delle opzioni alternative all’ora di religione cattolica. In concomitanza con l’apertura delle iscrizioni per l’Anno scolastico 2023/2024, lo Sportello “Scuola, laicità, pluralismo” della FCEI mette a disposizione un nuovo “vademecum” per l’esercizio del diritto di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.
Il documento offre “chiarimenti per una scelta consapevole” e analizza le diverse opzioni possibili. Inoltre, affronta la questione del credito scolastico, spiegando come e perché anche lo studio individuale partecipa alla definizione dei crediti scolastici per l’arrotondamento della media.
Lo Sportello, inoltre, è a disposizione per l’assistenza nello svolgimento della procedura on line. In un precedente vademecum, sempre online, lo Sportello ha raccolto alcune domande frequenti sul tema.
Nel caso in cui si decida di non avvalersi dell’IRC, studenti e famiglie sono chiamati ad effettuare un’ulteriore scelta tra le possibili attività alternative previste dalla legislazione vigente. Tale scelta deve essere effettuata compilando il modulo SCHEDA C tramite apposita funzionalità del sistema “ISCRIZIONI ON LINE”, collegata a ciascuna scuola, accessibile esclusivamente per il periodo dal 31 maggio al 30 giugno 2023 utilizzando le credenziali SPID, CIE o eiDAS.
Tra le cose da sapere, per chi sceglie la cosiddetta “ora alternativa”, c’è che la scuola è tenuta a organizzarla anche per un solo studente. Inoltre, a differenza di quanto si può pensare, l’attivazione dell’ora alternativa non comporta alcun onere aggiuntivo perché l’attività è finanziata da fondi ministeriali e non dai bilanci delle singole scuole. Pertanto, la scuola non può addurre motivazioni di bilancio.
Inoltre, “Non sussiste un numero minimo di studenti necessario all’attivazione della materia alternativa. Anche alla presenza di un solo studente che abbia optato per le attività didattiche e formative alternative, la scuola è obbligata a garantire l’effettività del diritto di scelta. Ciò significa anche che, una volta destinato all’insegnamento della materia alternativa, il/la docente è tenuta a svolgere tale insegnamento e non può essere utilizzata dalla scuola per coprire assenze o per supplenze che coincidano con l’ora di insegnamento della materia alternativa. Nessun impedimento di tipo organizzativo, economico o di altra specie può essere invocato dagli istituti scolastici a motivo del ritardo o, nel peggiore dei casi, della mancata attivazione di tale insegnamento”, scrive l’avv. Ilaria Valenzi, referente dello Sportello nonché consulente legale FCEI.
Infine, la questione dei crediti scolastici. Chi non frequenta l’ora di religione ottiene ugualmente il credito scolastico o, diversamente, la sua scelta lo/la penalizza, sottraendo un punteggio alla valutazione finale? “Sul punto, intendiamo chiarire alcuni aspetti – si legge nel documento –. Sappiamo, tuttavia, che le singole situazioni variano di scuola in scuola e, troppo spesso, le indicazioni di legge subiscono interpretazioni non sempre coerenti, finendo per attribuire all’ora di religione un peso eccessivo”.
Il giudizio dell’insegnante di IRC, comunque, “non ha nessun valore obbligatorio nella determinazione del quadro finale della media complessiva dello studente. Si ricorda, inoltre che, nel caso in cui si sia optato per le attività didattiche e formative (la ‘materia alternativa’), il docente incaricato di tale insegnamento parteciperà ai consigli di classe ed esprimerà il suo giudizio sullo studente, al pari di quanto accade per l’ora di religione”.
Per richieste di aiuto e ulteriori informazioni, scarica il nuovo vademecum oppure scrivi a scuola@fcei.it