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Norme dello Stato italiano

Intesa tra il Governo della Repubblica e la Tavola valdese

L'intesa del 1984 rappresenta la prima attuazione del III comma dell’art. 8 della Costituzione della Repubblica italiana. Essa venne stipulata dal Governo della Repubblica e dalla Tavola valdese in Roma, il 21 febbraio 1984 e per essi sottoscritta dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Moderatore della Tavola valdese. Venne quindi approvata dal Parlamento italiano con legge n. 449 dell’11 agosto 1984. Infine, l’Intesa venne approvata dal Sinodo delle chiese valdesi e metodiste nel 1984.

Le successive modifiche e integrazioni sono reperibili QUI


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DPR 917/86, art. 10

Norma "generale" del Testo Unico delle Imposte sui Redditi che prevede la deducibilità delle offerte (tecnicamente “erogazioni liberali in denaro”) indirizzate alle chiese. Il riferimento preciso per le chiese Valdesi e Metodiste è la lettera L) dell’articolo in questione, dove viene richiamato l’art. 3 della legge 5 ottobre 1993 n. 409

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Legge 5 ottobre 1993, n. 409, art. 3

Deduzione agli effetti dell'IRPEF
E' l’articolo di legge richiamato dall'art. 10 del DPR 917/86 che, al secondo comma, stabilisce il limite massimo di deducibilità delle offerte (2 milioni di lire, pari a euro 1.032,91)

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Decreto ministeriale 11 dicembre 1993

E' il Decreto Ministeriale che, in attuazione della Legge 409/1993, determina le modalità operative per la deduzione delle offerte. Il decreto, richiamato nel comma 3 dell’articolo di legge di cui al punto precedente, prevede specificamente la ricevuta rilasciata dalla Tavola Valdese (o dai cassieri locali, in possesso di delega da parte della stessa) come comprovante per la deduzione.

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